
Ente erogatore: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia · Friuli-Venezia Giulia
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Cos'è La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, concede contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze professionali. A chi si rivolge La misura è rivolta a:a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile; b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet; c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge; d) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici. Cosa prevede Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti. Le attività formative sono realizzate da: a) enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università; b) professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall’ordine o dal collegio professionale. Il percorso formativo deve: a) iniziare in una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo; b) concludersi con profitto.
Cos'è La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, concede contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze professionali. A chi si rivolge La misura è rivolta a:a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile; b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet; c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge; d) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici. Cosa prevede Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti. Le attività formative sono realizzate da: a) enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università; b) professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall’ordine o dal collegio professionale. Il percorso formativo deve: a) iniziare in una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo; b) concludersi con profitto.
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